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La Corte costituzionale in data 10 giugno ha depositato le motivazioni della decisione n. 162 con la quale ha dichiarato, il 09 aprile 2014, l’illegittimità costituzionale degli articoli 4, comma 3, 9, commi 1 e 3 e 12, comma 1, della Legge 19 n. 40/2004, relativi al divieto di fecondazione eterologa medicalmente assistita.

La Consulta ha ritenuto incostituzionale l’art. 4 citato nella parte in cui stabilisce (per la coppia di cui all’art. 5 co. 1 della medesima legge) il divieto del ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, qualora sia stata diagnosticata una patologia che sia causa di sterilità o infertilità assolute ed irreversibili.

Secondo la Consulta, in particolare, il divieto è il risultato di un irragionevole bilanciamento degli interessi in gioco, in violazione anche del canone di razionalità dell’ordinamento, non giustificabile neppure richiamando l’esigenza di intervenire con norme primarie o secondarie per stabilire alcuni profili della disciplina della PMA di tipo eterologo

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