Con sentenze n. 231, 232 e 236 depositate il 03 marzo 2016, il TAR Veneto, accogliendo le tesi del nostro Studio, ha ritenuto legittimo che le Amministrazioni Comunali possano scegliere dove e se ubicare le nuove farmacie nel territorio Comunale.
In particolare i giudici veneti hanno chiarito che tali scelte, in presenza dei requisiti ex art. 11 d.l. 1/2012 ( 1 farmacia ogni 3300 abitanti) è prettamente discrezionale.
Pertanto la decisione del Comune relativamente a se e dove aprire le eventuali nuove sedi farmaceutiche non può basarsi su motivi di redditività delle varie farmacie già presenti nel territorio, poiché la nuova normativa è “finalizzata a garantire una più capillare presenza sul territorio delle farmacie e a facilitare l’accesso alla titolarità delle stesse da parte dei farmacisti“.