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CTP MC 257-2-14 MCOSARO MORROV MSGIUSTO

Con un’interessante (e coraggiosa) sentenza depositata il 29.07.2014, che si allega, il Collegio Secondo della Commissione Tributaria Provinciale di Macerata ha accolto il ricorso presentato da alcuni Comuni avverso il diniego interposto dall’Agenzia delle Entrate, riconoscendo alle Amministrazioni Comunali  il diritto al rimborso della Tassa sulle Concessioni Governative sulla telefonia mobile in abbonamento e condannando l’Ufficio al pagamento delle spese di giustizia.

La vicenda, come noto, è stata oggetto della recente sentenza delle SS.UU. n. 9560/2014 che, non senza qualche critica da parte dei commentatori del diritto, hanno accolto le tesi dello Stato ritenendo dovuta la Tassa. Nel frattempo il Governo Italiano per evitare problemi con eventuali obblighi di restituzione del tributo si era affrettato a licenziare il decreto legge 4/2014 (poi convertito) che, in sostanza, riteneva dovuto il tributo.

Nella corposa e chiara sentenza allegata, invece, il Collegio dei Giudici marchigiani ha ritenuto di non condividere l’arresto delle Sezioni Unite; poiché “il presupposto indefettibile della tassa è sempre e comunque l’esistenza di un provvedimento amministrativo di natura concessoria o autorizzatoria, che non è però assolutamente previsto dalle normative sull’impiego del telefonino“.

Oltre alla condivisibile decisione della CTP Macerata si segnala che la CTR Veneto con Ordinanza n. 385/24/14  del 11.06.2014  ha deciso di rimettere la questione relativa alla legittimità comunitaria della TCG alla Corte Europea. Si attendono sviluppi anche su questo fronte.

 

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