(+39) 049 7357845
(+39) 049 7357844
Via Rinaldo Rinaldi, 24 - 35121 Padova

Il Professionista che si avvale di un lavoratore dipendente ancorché a tempo parziale, deve pagare l’Irap, in quanto nella fattispecie si configura il presupposto dell’autonoma organizzazione.

Lo ha deciso la Corte di Cassazione Civile, Sez. V, con sentenza 02/04/2014, n. 7609,  stabilendo che “l’IRAP va applicata nei casi in cui il lavoro autonomo – professionale (quale esso sia, … omissis …) si avvalga di una significativa o non trascurabile organizzazione di mezzi e/o uomini in grado di ampliarne i risultati profittevoli, con la conseguenza che lo svolgimento di una libera  professione, … omissis … si colloca al di fuori dell’area di applicazione dell’IRAP solo a condizione che il professionista operi senza dipendenti e con le risorse umane e strumentali strettamente necessarie allo svolgimento della professione.”.    

La materia è stata oggetto di ripetuti interventi della Suprema Corte e dell’Agenzia delle Entrate con sue apposite circolari.

La sentenza citata, ultima in ordine di tempo, è di rilievo in quanto costituisce elemento ulteriore di un filone giurisprudenziale, che nell’insieme è teso a considerare il peso del lavoro di terzi ai fini della sussistenza dell’autonoma organizzazione con risvolti sulla applicabilità dell’IRAP al reddito di lavoro autonomo.  

XPLAY Agenzia Web
Scroll to Top