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La Corte di cassazione con sentenza n. 4663 depositata il 27 febbraio 2014 ha chiarito che “l’attività di un professionista esercitata nella forma dello studio associato può costituire solo l’indizio di una stabile organizzazione ai fini Irap”. Poiché si tratta di una semplice presunzione superabile con una adeguata motivazione, ai fini del versamento dell’Irap è necessario che ricorrano anche altri elementi che possano attestare l’esistenza di una stabile organizzazione.

Gli Ermellini hanno accolto il ricorso presentato da uno studio associato tra padre e figlia, senza altri dipendenti, che ricorreva avverso la pretesa dell’Amministrazione finanziaria di versamento dell’Irap.

In sostanza, quindi, è il giudice di merito a dover, ai fini dell’applicazione dell’Irap, accertare l’esistenza di altri elementi che facciano ritenere la condivisione dello svolgimento di parte dell’attività professionale da parte di più professionisti come una stabile organizzazione.

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