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Con sentenza n. 735 del 19 gennaio 2015 le Sezioni Unite civili di Cassazione hanno chiarito che è illegittimo l’illecito spossessamento del privato da parte della pubblica amministrazione e l’irreversibile trasformazione del suo terreno per la costruzione di un’opera pubblica. In particolare gli Ermellini hanno chiarito che le condotte censurate non danno luogo all’acquisto dell’area da parte dell’Amministrazione anche quando vi sia stata dichiarazione di pubblica utilità.

Il privato, in questo contesto, ha diritto a chiedere la restituzione del terreno salvo che non decida di abdicare al suo diritto e chiedere il risarcimento del danno.

Lo stesso – continua il Supremo collegio – ha, altresì, diritto al risarcimento dei danni per il periodo, non coperto dall’eventuale occupazione legittima, durante il quale ha subito la perdita delle utilità ricavabili dal terreno e ciò sino al momento della restituzione ovvero sino al momento in cui richieda il risarcimento del danno per equivalente, abdicando alla proprietà del terreno.

Lla Suprema Corte ha infine affermato il contrasto dell’istituto dell’occupazione acquisitiva rispetto al protocollo addizionale alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

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